Stufe e caminetti: gli obblighi e i divieti stabiliti a livello regionale
Emerge la deroga per impianti storici o con potenza al focolare fino a 10kW che vengono utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi

Con l'arrivo definitivo delle fredde temperature novembrine, sono state ricordate da Regione Lombardia le disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa, quali stufe e caminetti, attive ormai da un paio d'anni e oggi certamente più chiare ai cittadini.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano e delle varie delibere di Giunta regionale, sono infatti stabiliti diversi obblighi nei confronti dei cittadini, come ad esempio quelli relativi alla classificazione ambientale specifica degli impianti tramite “numero di stelle”.
In particolare, dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:
- l'obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;
- il divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;
- l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, e che sia certificato conforme alla classe A1.
La vera novità è che, nonostante la norma preveda come gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati dovranno essere disattivati, questa viene meno nel caso in cui rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici.
è inoltre consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati tra il 20 dicembre 2013 e il 18 settembre 2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) che rispettino le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 1118/2013. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici, e i controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40mila abitanti - e dai Comuni stessi con popolazione maggiore di 40mila abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici. La sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni regionali va dai 500 ai 5mila euro.